Il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 riguarda la produzione, l'importazione e la circolazione delle sostanze chimiche e attribuisce all'industria una maggiore responsabilità sulla gestione dei rischi che le sostanze chimiche possono presentare per la salute e l'ambiente.
Siamo tra i Laboratori selezionati per svolgere i test e le analisi previsti dal regolamento REACH e, grazie a un accordo tra la rete EEN e il Ministero dello sviluppo Economico, siamo Sportello Informativo Territoriale (SIT) e forniamo un supporto aggiuntivo a quello dell'Helpdesk nazionale REACH erogando gratuitamente servizi alle imprese:
- risposte a quesiti puntuali sull’applicazione del Regolamento, (es. scadenze, moduli, tariffe, etc.);
- orientamento delle imprese in relazione alle fonti di informazione disponibili, in particolare il sito dell’Helpdesk nazionale e gli strumenti dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA;
- assistenza alle imprese per i quesiti complessi da inoltrare all'Helpdesk nazionale attraverso la piattaforma informatica dedicata;
- raccolta dati a fini statistici sulle imprese che richiedono informazioni (dimensione, tipologia e settore d'attività) e sulla natura del quesito in relazione alle categorie REACH (registrazione, autorizzazione, restrizione).
Inoltre, grazie alla rispondenza ai requisiti di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e alla certificazione BPL, siamo parte della "Rete nazionale di sportelli per l'informazione e l'assistenza tecnica alle imprese" come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 22 novembre 2007 del Parlamento e del Consiglio europeo.
REACH: le regole dell'UE per chi produce, importa o utilizza sostanze chimiche
Entrato in vigore il 1° giugno 2007, il regolamento (CE) n. 1907/2006 ha modificato profondamente le regole preesistenti in materia.
Obiettivi
Reach mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, migliorando la conoscenza dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche e favorendo allo stesso tempo la competitività e l'innovazione dell'industria chimica europea, che sarà incoraggiata a sostituire le sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze meno pericolose.
Per raggiungere l'obiettivo è stato capovolto il principio precedente, in base al quale le sostanze potevano essere utilizzate fino a quando non ne veniva dimostrata la nocività dalle autorità pubbliche: ora spetta all'industria l'onere di provare che una sostanza chimica è innocua (principio di precauzione).
Applicazione
REACH si applica a tutte le sostanze e preparati chimici (per una definizione precisa, v. art. 3 del Reg. 1907/2006), con alcune eccezioni, tra cui: le sostanze radioattive; le sostanze assoggettate a controllo doganale; i rifiuti; il trasporto marittimo, aereo, ferroviario o su strada di sostanze pericolose; le sostanze intermedie non isolate (v. art. 2).
Altre sostanze beneficiano invece di regimi particolari: ad esempio, sostanze considerate poco pericolose (acqua, ossigeno, ecc.), sono escluse dagli obblighi di registrazione previsti dal regolamento.
Obblighi
Il numero di operatori coinvolto da REACH è molto ampio: non solo i fabbricanti di sostanze chimiche, ma anche gli importatori e gli utilizzatori sono interessati a vario titolo dal regolamento. In particolare, i fabbricanti e gli importatori sono tenuti a registrare le sostanze che producono o importano in quantitativi superiori alla tonnellata annua. La mancata registrazione implica che la sostanza non possa essere fabbricata, importata o utilizzata entro il mercato europeo.
La procedura di registrazione prevede che il produttore o l'importatore fornisca informazioni relative alla proprietà, all'utilizzo ed alle precauzioni per l'uso delle sostanze chimiche (fascicolo tecnico). I dati richiesti variano a seconda dei volumi di produzione e ai rischi che la sostanza presenta.
I fascicoli di registrazione dovranno essere inviati all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), che è incaricata di gestire gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi di REACH e di rendere accessibili al pubblico le informazioni sulle sostanze chimiche.
Gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche non hanno obblighi di registrazione, ma devono applicare le misure per la gestione dei rischi legati a sostanze pericolose contenute nei fascicoli sui dati relativi alla sicurezza del fornitore; è inoltre opportuno che comunichino al fornitore l'utilizzo che fanno di una sostanza, per assicurarsi che tale impiego sia coperto dal fascicolo di registrazione compilato dai fornitori.